Associazione di promozione sociale DOLCEMERAVIGLIA ONLUS |
ART. 1 (Denominazione e sede) |
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1. |
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l´associazione di promozione sociale denominata: "Dolcemeraviglia" con sede in Cadoneghe c/o 3m Tecnofer S.S. del Santo, 69, 35010 (Padova)
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2. |
L´associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualisivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"
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ART. 2 (Finalità) |
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1. |
L´associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
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2. |
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
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3. |
L´associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o soci, svolge attività di raccolta fondi a scopo benefico, rivolta a minori in difficoltà, nel territorio di Padova, Regione Veneto e territorio nazionale ed internazionale.
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4. |
L´associazione per raggiungere lo scopo sociale svolge le seguenti attività:
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promozione ed informazione finalizzate alla raccolta di fondi da distribuire in beneficenza destinati a contribuire a finanziare o sostenere anche parzialmente progetti di tipo umanitario per l´infanzia in difficoltà, con particolare attenzione ai progetti della città di Padova e Provincia e della Regione Veneto, ma anche altre associazioni o fondazioni nazionali o internazionali che abbiamo simili progetti.
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promozione ed informazione finalizzate alla raccolta di fondi destinati a contribuire alla formazione di una o più borse di studio da erogare strutture che si occupino della istruzione artistica di bambini e/o ragazzi che abbiano dimostrato particolare talento, passione ed impegno per i loro studi, con particolare attenzione per le strutture della città di Padova e della Regione Veneto, ma anche altre strutture Nazionali o Internazionali che svolgano il medesimo compito.
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altre ed eventuali iniziative di carattere benefico e culturale che verranno valutate di volta in volta.
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5. |
L´associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all&acte;art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
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ART. 3 (Soci) |
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1. |
Sono ammessi all´associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l´eventuale regolamento interno.
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2. |
L´organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l´Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
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3. |
Ci sono due categorie di soci: |
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volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell´associazione;
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sostenitori, che versano la quota annuale e altri eventuali contributi. |
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4. |
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
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ART. 4 (Diritti e doveri dei soci) |
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1. |
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
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2. |
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell´associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell´attività prestata.
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3. |
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l´eventuale regolamento interno.
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4. |
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell´associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
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ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio) |
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1. |
Il socio può recedere dall´associazione mediante comunicazione scritta all´Assemblea.
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2. |
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall´associazione.
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3. |
L%acute;esclusione è deliberata dall´Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell´interessato.
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ART. 5 (Organi sociali) |
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1. |
Gli organi dell´associazione sono: |
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Assemblea dei soci; |
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Consiglio direttivo; |
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Presidente; |
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2. |
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. |
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ART. 7 (Assemblea) |
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1. |
L´Assemblea è l´organo sovrano dell´associazione ed è composta da tutti i soci.
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2. |
È convocata almeno una volta all´anno dal Presidente dell´associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l´adunanza e contenente l´ordine del giorno dei lavori;
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3. |
L´Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
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4. |
L´Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell´associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
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ART. 8 (Compiti dell´Assemblea) |
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1. |
L´Assemblea deve: |
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approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; |
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fissare l´importo della quota sociale annuale; |
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determinare le linee generali programmatiche dell´attività dell´associazione; |
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approvare l%acute;eventuale regolamento interno; |
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deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; |
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eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; |
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deliberare su quant´altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
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ART. 9 (Validità Assemblee) |
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1. |
L´Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
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2. |
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente (max due). |
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3. |
Le deliberazioni dell´Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l´Assemblea lo ritenga opportuno).
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4. |
L´Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie L´associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
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ART. 10 (Verbalizzazione) |
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1. |
Le discussioni e le deliberazioni dell´Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell´Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
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2. |
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale. |
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ART. 11 (Consiglio direttivo) |
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1. |
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall´Assemblea tra i propri componenti.
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2. |
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
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3. |
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all´Assemblea; redige e presenta all´Assemblea il rapporto annuale sull´attività dell´associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
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ART. 12 (Presidente) |
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1. |
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell´associazione, presiede il Consiglio direttivo e l´Assemblea; convoca l´Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
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ART. 13 (Risorse economiche) |
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1. |
Le risorse economiche dell´organizzazione sono costituite da: |
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a) |
contributi e quote associative; |
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b) |
donazioni e lasciti; |
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c) |
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. |
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2. |
L´associazione ha l´obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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3. |
L´associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell´organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
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ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario) |
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1. |
Il rendiconto economico-finanziario dell´associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all´anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l´esercizio annuale successivo.
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2. |
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall´Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell´associazione almeno 20 gg. prima dell´Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
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3. |
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell´anno successivo alla chiusura dell´esercizio sociale.
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ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) |
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1. |
L´eventuale scioglimento dell´associazione sarà deciso soltanto dall´Assemblea con le modalità di cui all’art. 7. L´associazione avrà l´obbligo di devolvere il patrimonio dell´organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l´organo di controllo di cui all´articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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ART. 16 (Disposizioni finali) |
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1. |
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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