Domenica 5 Settembre 2010 ore 05:26
 
   

   Associazione ONLUS


   "C´è bisogno di più amore
   e compassione
   per un nuovo mondo luminoso!"

Massimo Fabris    
Presidente    
Onlus
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statuto

Associazione di promozione sociale
DOLCEMERAVIGLIA ONLUS
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l´associazione di promozione sociale denominata: "Dolcemeraviglia" con sede in Cadoneghe c/o 3m Tecnofer S.S. del Santo, 69, 35010 (Padova)
2. L´associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualisivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"
  
ART. 2
(Finalità)
1. L´associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L´associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o soci, svolge attività di raccolta fondi a scopo benefico, rivolta a minori in difficoltà, nel territorio di Padova, Regione Veneto e territorio nazionale ed internazionale.
4. L´associazione per raggiungere lo scopo sociale svolge le seguenti attività:
- promozione ed informazione finalizzate alla raccolta di fondi da distribuire in beneficenza destinati a contribuire a finanziare o sostenere anche parzialmente progetti di tipo umanitario per l´infanzia in difficoltà, con particolare attenzione ai progetti della città di Padova e Provincia e della Regione Veneto, ma anche altre associazioni o fondazioni nazionali o internazionali che abbiamo simili progetti.
- promozione ed informazione finalizzate alla raccolta di fondi destinati a contribuire alla formazione di una o più borse di studio da erogare strutture che si occupino della istruzione artistica di bambini e/o ragazzi che abbiano dimostrato particolare talento, passione ed impegno per i loro studi, con particolare attenzione per le strutture della città di Padova e della Regione Veneto, ma anche altre strutture Nazionali o Internazionali che svolgano il medesimo compito.
- altre ed eventuali iniziative di carattere benefico e culturale che verranno valutate di volta in volta.
5. L´associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all&acte;art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
  
ART. 3
(Soci)
1. Sono ammessi all´associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l´eventuale regolamento interno.
2. L´organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l´Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono due categorie di soci:
- volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell´associazione;
- sostenitori, che versano la quota annuale e altri eventuali contributi.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
  
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell´associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell´attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l´eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell´associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall´associazione mediante comunicazione scritta all´Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall´associazione.
3. L%acute;esclusione è deliberata dall´Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell´interessato.
  
ART. 5
(Organi sociali)
1. Gli organi dell´associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
  
ART. 7
(Assemblea)
1. L´Assemblea è l´organo sovrano dell´associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all´anno dal Presidente dell´associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l´adunanza e contenente l´ordine del giorno dei lavori;
3. L´Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L´Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell´associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  
ART. 8
(Compiti dell´Assemblea)
1. L´Assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l´importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell´attività dell´associazione;
- approvare l%acute;eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant´altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  
ART. 9
(Validità Assemblee)
1. L´Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente (max due).
3. Le deliberazioni dell´Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l´Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L´Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie L´associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
  
ART. 10
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell´Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell´Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
  
ART. 11
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall´Assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all´Assemblea; redige e presenta all´Assemblea il rapporto annuale sull´attività dell´associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  
ART. 12
(Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell´associazione, presiede il Consiglio direttivo e l´Assemblea; convoca l´Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  
ART. 13
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell´organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L´associazione ha l´obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L´associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell´organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  
ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell´associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all´anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l´esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall´Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell´associazione almeno 20 gg. prima dell´Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell´anno successivo alla chiusura dell´esercizio sociale.
  
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L´eventuale scioglimento dell´associazione sarà deciso soltanto dall´Assemblea con le modalità di cui all’art. 7. L´associazione avrà l´obbligo di devolvere il patrimonio dell´organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l´organo di controllo di cui all´articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  
ART. 16
(Disposizioni finali)
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
  
 
 
   
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